Ricerca collaboratori commerciali e partnership con studi e società di consulenza

Ricerchiamo:

1) studi o società interessate a sinergie e ad ampliare i servizi professionali da offrire ai loro clienti;

2) collaboratori commerciali o segnalatori di aziende/enti o privati interessati ai servizi offerti dal nostro studio.

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info@studioamich.it

Certificazione energetica: la professione e la professionalità non sono beni di consumo


Desidero segnalare un interessante articolo di un collega Architetto in merito al proliferare su internet di offerte sulla certificazione energetica di appartamenti, a prezzi veramente irrisori.

Si prescinde, in questa sede, dall’entrare nel merito dell’attendibilità nonchè dell’affidabilità e replicabilità dei risultati ottenuti dalla procedura di calcolo di cui alle offerte in questione.

Il collega si sofferma invece sull’aspetto economico delle predette offerte, formulando alcune brevi riflessioni.

Testualmente scrive: “Al riguardo, trovo mortificante ed indecoroso per la mia Professione assistere ad una sorta di “carosello” telematico in cui una prestazione professionale – nel cui ambito, per quanto mi riguarda, ho investito buona parte della mia attività di ricerca e formazione – viene “venduta” a pochi euro (sui quali, si badi bene, insistono i costi diretti, ma soprattutto indiretti, della Professione) unitamente e nella stessa pagina web ad una luculliana cena a base di cozze, a trattamenti di epilazione con luce pulsata ed a corsi di flamenco e/o tango argentino.Ciò a maggior ragione se si considera quali erano le reali intenzioni del Legislatore, in merito a tale importante procedura.

La certificazione energetica, indipendentemente dall’uso “amministrativo” che si fa del relativo attestato di certificazione energetica, è finalizzata a fornire – solo ed esclusivamente attraverso un’indagine ed un’analisi approfondita – delle precise indicazioni sulle possibilità offerte dalle tecniche di retrofitting energetico del complesso sistema edificio-impianto.

L’obiettivo primario di tale procedura è quello di mettere la committenza, spesso profana in materia energetica, di fronte alla reale possibilità di intervenire sul proprio edificio, migliorandone il rendimento energetico e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comunitari fissati dalla direttiva madre EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), unica ratio, a partire dal Protocollo di Kyoto, di tutte le normative e degli input in materia di contenimento dei consumi energetici nel settore edilizio.”

 

Valutazione rischi agenti fisici rumore e vibrazioni – quando farla?

valutazione rischio rumore e vibrazioni

A volte alcuni imprenditori mi chiedono se devono obbligatoriamente valutare TUTTI i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici e se devono ripetere periodicamente tale valutazione.

Ricordo che l’art. 181 del D. Lgs. 81/08 (TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO) prevede che “il datore di lavoro valuti tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici”, mentre l’art. 180 precisa che “per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”. Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all’art. 180.

Il comma 2 dell’art. 181 stabilisce che la valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione, in possesso di specifiche conoscenze in materia e deve essere aggiornata ogni qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta.

Il comma 3 dell’art. 181 stabilisce che la valutazione dei rischi da agenti fisici è riportata sul documento di valutazione di cui all’art. 28 e può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata (ad es. misure mediante l’utilizzo di fonometri, accelerometri e altri dispositivi).

In parole semplici, ad esempio, se sono titolare di uno studio di commercialisti, visto che il lavoro di ufficio non prevede, in genere, utilizzo di macchinari e/o attrezzature rumorose o vibranti, non avrò necessità di prevedere una valutazione dei rischi più dettagliata e approfondita per tali agenti fisici (tranne casi particolari).

Studio Amich è in grado di effettuare, mediante idonea strumentazione, misurazioni e valutazioni di esposizione ai rischi rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, microclima.

Contatti

Aperte le iscrizioni ai corsi RSPP – RLS – Napoli

Sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi:

- RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per datori di lavoro16 ore

RLS (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza) - 32 ore

Programma:

v         Principi costituzionali e civilistici;

v         La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;

v         I principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;

v         La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;

v         La valutazione dei rischi;

v         L’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;

v         Aspetti normativi dell’attività di datore di lavoro;

v         Nozioni di tecnica della comunicazione con il rappresentante lavoratori per la sicurezza e con i lavoratori stessi.

I corsi si terranno in Napoli.
Gli attestati, validi per legge, saranno rilasciati da associazione sindacale.

 

 

Per adesioni e informazioni contattaci in orari di ufficio ai numeri:

Tel. 081.0117148 – 347.5923479

o invia una mail all’indirizzo:

info@studioamich.it con il tuo nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, telefono.

 

 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, lettere a), b), c), d), e), l’Ing. Claudio Amich titolare del trattamento,
con studio in Giugliano in Campania (NA) alla Viale dei Pini Nord, 8, la informa che i dati personali da lei forniti attraverso la
compilazione del modulo sopra riportato, saranno trattati su supporti cartacei, informatici, telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi
. Tali dati saranno utilizzati dal titolare solo ed esclusivamente per l’iscrizione ai corsi.

La informiamo inoltre che lei potrà, in ogni momento, esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3.
 L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Formazione e consulenza finanziata per PMI


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eroghiamo alta formazione (a costo zero) e consulenza finanziata su sistemi di gestione e sicurezza sul lavoro:
- QUALITA’ ISO 9001;
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- SICUREZZA SUL LAVORO OHSAS 18001 e D. Lgs. 81/08 (Testo Unico)

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(nel campo “informazioni richieste” della pagina sopra indicata, specifica che ci contatti per avere informazioni in merito alla formazione gratis o alla consulenza finanziata).

Il nuovo conto energia premia le aziende certificate

certificazione impianti fotovoltaici

Il Ministero dell’Ambiente e quello dello Sviluppo Economico hanno definito, con il quarto Conto Energia, (DM 5 maggio 2011) nuovi criteri per le aziende produttrici di moduli fotovoltaici, sia che producano direttamente o che immettano in commercio con proprio marchio.

Infatti, per gli impianti che entreranno in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile dell’impianto è tenuto a trasmettere al GSE (Gestore dei Servizi Energetici), un certificato rilasciato dal produttore di moduli fotovoltaici che attesti che l’azienda stessa possiede le certificazioni ISO 9001:2008 Sistema di gestione della qualità, OHSAS 18001 Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro e ISO 14001 Sistema di gestione ambientale.

I produttori di moduli fotovoltaici devono quindi prepararsi in tempo alle imminenti richieste dei loro clienti dotandosi di un sistema di gestione qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro certificato da un Organismo accreditato, e questo anche per accedere ai finanziamenti da parte degli istituti di credito che, in futuro, accoglieranno richieste solo da organizzazioni in possesso di queste tre certificazioni.

Oltre a ciò è richiesto un certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da un ente terzo notificato, che attesti il rispetto della qualità del processo produttivo, dei materiali utilizzati e del riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli stessi (rif. Art. 12 comma 6 lettera a,b,c).

Se poi gli impianti, il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, risulta per una percentuale non inferiore del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea, la componente incentivante della tariffa individuata è incrementata del 10%. Anche questo aspetto viene garantito dall’organismo terzo notificato in sede di ispezione di fabbrica (Art. 14 comma 1 lettera d).

Possono beneficiare delle tariffe agevolate gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli PV certificati in accordo con la norma CEI EN 61215, se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili (Art. 11 e 15 comma 2 lettera b).

Se desideri ricevere ulteriori informazioni circa le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 inviaci una mail, un fax o telefonaci ai riferimenti riportati alla pagina contatti.

In Italia meridionale già nel 2014 sarà conveniente produrre l’elettricità con i pannelli fotovoltaici senza incentivi

Se pensi non sia conveniente adottare un impianto fotovoltaico, ti consiglio di leggere l’articolo che segue:

 Un nuovo studio, condotto dal team guidato dal professor Arturo Lorenzoni del Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università di Padova, ha analizzato il momento in cui in Italia verrà raggiunta la grid parity. Dai dati raccolti è emerso che già nel 2014 al Sud  converrà, senza incentivi, produrre l’elettricità in casa con i pannelli fotovoltaici rispetto ad acquistarla dalla rete. Per gli impianti più grandi, da 200 kWp,questo succederà fra due anni, cioè a metà 2013.
 
Al Centro, prosegue lo studio commissionato da Conergy Italia, l’energia autoprodotta sarà competitiva rispetto a quella acquistata dalla rete nel 2016 per i piccoli impianti da 3 kWp e un anno prima per quelli da 200 kWp.  Al Nord la grid parity si raggiungerà nel 2017 per i piccoli impianti e nel 2016 per quelli con potenza da 200 kW. questo succederà fra due anni, cioè a metà 2013.
 
Rispetto ad altre analisi, come quella dell’European photovoltaic industry association (Epia), lo studio condotto dall’Università di Padova colloca la grid parity in Italia leggermente prima. Il lavoro di Lorenzoni, come si legge in una nota, è stato condotto partendo dall’analisi dell’andamento dei costi di moduli, componenti e impianti, stimando che i moduli fotovoltaici dovrebbero passare dai circa 1,4 euro/Wp attuali a circa 1 euro/Wp entro il 2013. Il sistema fotovoltaico completo installato scenderebbe così, secondo lo studio, per i piccoli impianti da 3 kWp dai circa 3.600 euro/kW attuali a 2.800 nel 2014, mentre per i sistemi da 200 kWp dai circa 2.800 euro/kWp attuali a circa 2.000 nel 2014.
 
I calcoli includono poi un tasso di aumento annuo dell’energia elettrica pari al 3,28% per il mercato residenziale, e del 3,02% per il mercato industriale, un tasso di interesse del 5,3% e stimano una vita dell’impianto di 25 anni. Si concentrano infatti sull’autoconsumo e non sulla produzione da immettere in rete, ipotizzando cioè che tutta l’elettricità prodotta venga consumata in loco entrando in diretta concorrenza con l’elettricità acquistata dalla rete dai clienti finali, gravata di tasse e oneri di sistema.

Tratto da: Link

Gli Edifici, il Risparmio, l’Ambiente

Protocollo di Kyoto

Protocollo di Kyoto

In seguito al protocollo di Kyoto, anche l’Unione Europea, con la Direttiva 2002/91/CE, si è impegnata a ridurre l’emissione dei gas serra, prodotti dalle fonti di energia non rinnovabili (petrolio, carbone, gas).

Da tale direttiva è scaturito il Dlgs 192/2005, che nasce da un’analisi accurata della situazione dei consumi nel nostro Paese.
In Italia più del 40% del consumo di energia proviene dagli edifici.

Da qui la necessità del legislatore di imporre miglioramenti alle prestazioni energetiche degli edifici premiando, tramite incentivi, gli interventi di riqualificazione e l’uso di fonti rinnovabili. Il problema si pone soprattutto per gli edifici esistenti.

A tal scopo, per essere in regola con la norma, dobbiamo procedere al miglioramento dei nostri vecchi edifici, attraverso tre fasi:

1.Diagnosi energetica
2.Riqualificazione energetica
3.Certificazione energetica

Oltre al rispetto della normativa, ciò comporterà notevoli vantaggi:

- riduzione dei consumi
- valorizzazione dell’immobile
- salvaguardia dell’ambiente
- comfort

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Diagnosi energetica

Diagnosi energetica

Diagnosi energetica

La diagnosi energetica riguarda soprattutto i vecchi edifici da riqualificare.

Quando un paziente presenta una patologia, il medico deve eseguire un’accurata diagnosi prima di prescrivere la cura. La precisione della diagnosi è fondamentale per la terapia migliore.

Allo stesso modo, per conoscere quali sono i migliori interventi da eseguire per riqualificare l’edificio dal punto di vista energetico, va fatta un’accurata diagnosi, che deve essere eseguita da un professionista serio e accreditato.

Esistono tre tipi di diagnosi, a seconda del  livello di precisione:

Diagnosi di 1° livello.
Parte dai consumi attuali da ottimizzare. Il risparmio sarà misurato in energia/ora.

Diagnosi di 2° livello
E’ una diagnosi standard che parte dai rilievi fatti sul posto al fine di stendere una relazione.

Diagnosi di 3° livello
E’una  diagnosi dettagliata, che utilizza diversi metodi e strumenti di misura.

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Tra i metodi più accurati di misura sugli edifici, vi sono la termografia, atta a rilevare eventuali punti critici (ponti termici, dispersioni di calore), la termoflussimetria, per la determinazione della trasmittanza ed il Blower-Door-Test, che consiste nel controllare le entrate o fuoriuscite di aria, rilevate in condizione di pressione interna più bassa o più alta, attraverso strumenti collocati in prossimità delle finestre. E’ importante che l’isolamento non vada a discapito del ricambio d’aria.

Per il rilevamento dei dati climatici si possono utilizzare le centraline, che forniscono dati continui sui consumi, oppure le statistiche sui parametri della zona o fare riferimento a siti meteo attendibili.

 Da tali metodi e strumenti verranno estrapolati i dati, che vanno interpretati nel modo giusto, necessari per formulare la diagnosi e stendere una relazione che sarà utilizzata per progettare ed eseguire tutti e solo gli interventi di riqualificazione più appropriati per contenere notevolmente i consumi ( e quindi i costi), rivalutare il nostro immobile, creare un ambiente più confortevole, migliorando la classe energetica, e ottenendo la relativa certificazione, nel rispetto della norma.

E’ molto importante la redditività economica degli interventi di riqualificazione conseguenti alla diagnosi. Fondamentale è  il ruolo del professionista nella interpretazione dei dati e nell’uso degli strumenti adatti.

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Certificazione energetica edifici e appartamenti

Certificazione energetica edifici e appartamenti

Certificazione energetica

La certificazione energetica degli edifici suscita oggi un sempre maggiore interesse da parte delle istituzioni e dei cittadini perché rappresenta un punto fondamentale per il risparmio energetico e la salvaguardia dell’ambiente, soprattutto in considerazione del fatto che più del 40% dell’energia consumata in un anno proviene dagli edifici.

L’incidente alla centrale nucleare di Fukushima ha aumentato la preoccupazione verso  le tematiche ambientali, già all’attenzione internazionale dopo il protocollo di Kyoto del 1997.

La direttiva europea 2002/91/CE impone, tra l’altro, agli Stati membri di elaborare le norme minime e di garantire che la certificazione e il controllo degli edifici sia effettuata da personale qualificato e indipendente.
A questa direttiva segue il Dlgs 192/2005 , che stabilisce i principi generali per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili e successivamente il DM26/6/2009 che fornisce le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

Sulle basi di queste norme, viene redatta da un professionista qualificato, come un ingegnere o un tecnico abilitato,  una certificazione che, analizzando vari parametri, sia climatici sia relativi all’edificio, attesta “quanto consuma” quell’edificio e quindi a quale classe energetica (A,B,C,D,E,F o G) appartiene.  Le norme fanno riferimento agli edifici sia pubblici che privati.

La certificazione viene effettuata per lo più con l’ausilio di alcuni software specifici che si attengono strettamente alle linee guida nazionali, che a loro volta fanno riferimento alle norme tecniche UNI TS 11300, che definiscono:

- il procedimento di calcolo (allegati A,D,C,D,E)
- i dati ingresso relativi all’edificio (volume, caratteristiche dell’edificio )
- la tipologia dell’edificio e l’anno di costruzione
- i dati climatici della zona
- la destinazione degli edifici
- il calcolo del rendimento degli impianti

In base a questi dati viene calcolato:
- Il fabbisogno di Energia Netta (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e altri carichi elettrici);
- Il fabbisogno di Energia Fornita (impianto di riscaldamento, impianto di produzione di acqua calda sanitaria e produzione di energia elettrica);
- Il fabbisogno di Energia Primaria (combustibili, vettori o fonti utilizzati per la  produzione di energia termica ed energia elettrica);

Da queste elaborazioni si ricava: la classe energetica, le prestazioni energetiche globali e parziali e l’Attestato di Certificazione e Qualificazione energetica.

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Infine, vengono indicate, in caso di classe troppo alta,  le raccomandazioni per ottimizzare, tramite riqualificazione, le prestazioni energetiche, individuando quali sono i parametri su cui agire maggiormente.

In ogni caso è opportuno che l’intervento di riqualificazione sia preceduto da un’accurata diagnosi.

Molto importante è la figura del professionista nel rilievo e nell’interpretazione dei dati, fondamentali per un’accurata certificazione.

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