Archivio per marzo, 2010

15 marzo 2010

Evita gli errori che si commettono nella valutazione dei rischi e nella stesura del DVR

Oggi vorrei parlarti degli errori più comuni che il datore di lavoro, il responsabile della sicurezza o il consulente spesso commettono durante il processo di valutazione dei rischi in azienda e la conseguente stesura del DVR

Sovente si tralasciano aspetti importanti nell’individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Posso descriverti innumerevoli esempi di errori commessi da chi effettua la valutazione, ma, a mio avviso, tra quelli più comuni vi sono:

  • Non documentare la valutazione dei rischi effettuata, vedi mio il post sull’autocertificazione.
  • Tralasciare la revisione del documento di valutazione dei rischi, ovvero considerare la valutazione dei rischi come un obbligo una tantum e non aggiornarla periodicamente (tipico di quelle aziende che considerano la sicurezza come un ulteriore momento di produzione di “carta” e che intendono solo “mettere a posto le carte”);
  • Affidare la valutazione e la conseguente stesura del documento a persone incompetenti;
  • Omettere di consultare e coinvolgere i lavoratori nelle decisioni sulle misure di prevenzione;
  • Trascurare l’eventuale presenza di lavoratori di altre aziende o di altre persone (visitatori, ecc…) sul luogo di lavoro.

Nel controllare i piani di miglioramento di alcune aziende, mi è capitato molto spesso, di osservare che gli stessi erano carenti:

  • nella descrizione delle misure da adottare;
  • nell’indicare le persone responsabili di attuare le misure.

Ebbene forse non sai che quest’ultima attività va fatta espressamente da te datore di lavoro che hai l’autorità e la responsabilità di delegare le persone all’attuazione delle misure, e non dal consulente al quale spesso si ricorre, ritenendo, in questo modo, di sgravarsi di responsabilità.

Tutti questi errori vengono fuori in maniera plateale, quando, sfortunatamente capita un incidente sul lavoro…

Un consiglio molto scontato ma efficace è che prevenire è meglio che curare…soprattutto quando si ha a che fare con la salute delle persone.

Ing. Claudio Amich

Share

9 marzo 2010

Come semplificare la valutazione dei rischi: i gruppi omogenei di lavoratori


La valutazione dei rischi in azienda/impresa/cantiere è un momento fondamentale per te datore di lavoro o RSPP in quanto precede la stesura del documento di valutazione dei rischi.

Voglio darti alcuni consigli per semplificare la valutazione.

Conviene dividere i lavoratori in gruppi omogenei e successivamente assegnare ad ogni gruppo omogeneo i fattori di rischio, riportare il livello di rischio ( R ), indicare i DPI da adottare, ecc…

Ma cos’è un gruppo omogeneo di lavoratori?

E’ un insieme di lavoratori che, per il tipo di lavorazioni svolte, i luoghi frequentati e i tempi di frequentazione dei luoghi, possono essere considerati omogenei dal punto di vista dell’esposizione ai rischi.

In parole semplici e con un esempio:
3 lavoratori che stoccano per 4 ore al giorno merce in magazzino utilizzando muletti elettrici, sono soggetti agli stessi rischi dovuti, ad esempio, alle vibrazioni dei mezzi, ad errate manovre, a caduta dall’alto di merci se non correttamente posizionate, ecc… Tutti e 3 i lavoratori hanno inoltre lo stesso tempo di permanenza nel reparto magazzino (4 ore, 50% della giornata lavorativa).

In definitiva puoi senz’altro associare i 3 lavoratori ad uno stesso gruppo omogeneo.

Nella stesura del documento di valutazione dei rischi, per ogni gruppo, dovrai riportare:
- i nomi dei lavoratori;
- i reparti frequentati;
- le macchine utilizzate dagli stessi;
- le sostanze (eventualmente pericolose) utilizzate.

Ing. Claudio Amich

Share

2 marzo 2010

Come effettuare la valutazione del rischio rumore sui cantieri

Nel redigere il POS per ogni cantiere devi obbligatoriamente tenere conto dei contenuti minimi che deve avere il piano operativo di sicurezza e che sono indicati nel T.U.S.L. all’allegato XV al punto 3.2.

In particolare devi ottemperare obbligatoriamente alla lettera f) del punto 3.2 suddetto, cioè devi riportare per ogni cantiere, l’esito del rapporto di valutazione dei rischi da rumore.

Probabilmente ti starai chiedendo: ma devo effettuare un rilevamento fonometrico per ogni cantiere?

La risposta è: non necessariamente.

Potrai evitare di chiamare ogni volta un professionista per effettuare un rilevamento fonometrico su ogni cantiere. Infatti per l’Art. 190 titolo VIII comma 5bis del T.U.S.L. potrai stimare in fase preventiva il rumore di macchine, attrezzature e impianti facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione consultiva permanente di cui all’art. 6.

Attenzione: ciò non significa saltare a piè pari il punto in questione; dovrai, infatti, redigere in ogni caso, una relazione di valutazione del rischio rumore, redatta sulla base dei livelli standard di rumore; dovrai fare attenzione, però, a riportare la fonte documentale a cui hai fatto riferimento.

Ho previsto, per la tua impresa, un servizio di redazione del POS di elevata qualità e costo ragionevole, che potrebbe esserti molto utile. Insieme al POS ti consegnerò gratuitamente, anche una relazione tipo di valutazione del rischio rumore, nella quale sono riportati i livelli di rumore standard di molte attrezzature, macchine e impianti utilizzati sui cantieri. Dovrai semplicemente evidenziare quelle da te utilizzate.Puoi chiedere un preventivo per ottenere il POS cliccando qui.

Ing. Claudio Amich

Share

1 marzo 2010

Come autocertificare la valutazione del rischio per le piccole imprese

Avrai letto sul Testo unico o ti avranno detto che se la tua impresa/azienda ha meno di 10 dipendenti puoi, al momento, autocertificare l’avvenuta valutazione del rischio.

Ma è vero?

E’ senz’altro vero ma ti avviso che ci sono 4 punti che devi avere ben chiari se non vuoi che ti comminino sanzioni anche in presenza di autocertificazione:

1) Innanzi tutto non puoi ricorrere all’autocertificazione anche se hai meno di 10 dipendenti, se hai una delle seguenti attività (solo a titolo di esempio):

- centrale termoelettrica;

- azienda che tratta sostanze pericolose in quantità uguali o superiori all. I del Dlgs 1999/334 e s.m.i.;
- deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi;

2) Devi sapere che autocertificare non significa non effettuare la valutazione del rischio! Ma solo che, entro una data scadenza, potrai non mettere formalmente su carta (ad es. con un documento di valutazione del rischio) le metodologie e i risultati della valutazione. Ma la valutazione deve comunque essere effettuata!

3) L’autocertificazione dell’avvenuta valutazione del rischio potrà essere valida solo entro e non oltre il 30 giugno 2012!

4) Addirittura il Testo Unico della sicurezza prevede una scadenza ancora più vicina: quella del 31 dicembre 2010 entro la quale la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi (T.U. Art. 6 comma 8 lettera f).

Ma allora come mi devo comportare?

 

Se hai meno di 10 dipendenti, la valutazione dei rischi deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2010 secondo le procedure standardizzate (sempre che vengano elaborate). Nel caso in cui le procedure non vengano elaborate dalla commissione, l’autocertificazione avrà valore sino alla data che ti ho già anticipato, quella del 30 giugno 2012, dopodichè dovrai redigere un documento di valutazione dei rischii.

Di fatto, anche se rientri  nei casi previsti dalla legge, ti conviene comunque redigere un documento di valutazione dei rischi, perché in caso di contenzioso, un documento di VDR ben circostanziato, ti può mettere nella condizione di dimostrare fattivamente le attività di prevenzione e protezione adottate.

Ing. Claudio Amich

Share

1 marzo 2010

In quali casi è obbligatorio redigere il POS


Molto spesso gli imprenditori mi chiedono se devono redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) anche:

- per i cantieri privati;
- se non è stato designato il coordinatore per la sicurezza;
- in assenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Ebbene devi sapere che se la tua azienda/impresa apre dei cantieri, deve rispettare 2 norme di legge:

- Il codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006);
- Il Testo Unico titolo IV (D. Lgs. 81/08 e 106/09).

Il codice dei contratti (che disciplina tutto il settore dei lavori pubblici) ti obbliga a redigere il POS entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.

Il Testo Unico (T.U.S.L.) obbliga a redigere il POS tutte le imprese (anche quelle familiari e con meno di 10 addetti) operanti in cantieri sia di opere pubbliche e che private (D. lgs. 81/08 e 106/09 Art. 96 comma 1 lettera g).

In definitiva devi redigere obbligatoriamente il POS per tutti i cantieri edili o di genio civile (pubblici e privati), anche se la tua impresa è a carattere familiare, anche se hai meno di 10 dipendenti, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno designato il coordinatore, e che di conseguenza sia presente o meno il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).

Ing. Claudio Amich

Share

1 marzo 2010

Chi deve redigere il POS e come va trasmesso

Abbiamo visto in un mio post precedente in quali casi è obbligatorio redigere il piano operativo di sicurezza in cantiere.

Vediamo ora a chi e come deve essere trasmesso.

Prima di occuparci di questo devi sapere che il POS va redatto da tutte le imprese che entrano in cantiere, siano esse affidatarie o esecutrici; in pratica anche l’impresa che opera in subappalto è tenuta a redigere un proprio POS.

Se operi come impresa in subappalto o comunque subaffidataria, devi trasmettere il tuo POS all’appaltatore dei lavori (affidatario); è consigliabile che tu lo trasmetta almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere.

Ciò perché l’impresa affidataria (l’appaltatore) deve avere il tempo di verificare la congruenza del tuo POS con il suo.

L’impresa affidataria dovrà poi, a sua volta, trasmettere il POS al coordinatore per l’esecuzione almeno 15 giorni prima dell’ingresso in cantiere (Art. 101 comma 3 del T.U.S.L.).

Una volta ricevuto il POS dall’impresa affidataria, Il coordinatore per l’esecuzione dovrà verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e per fare questo avrà al massimo 15 giorni di tempo dalla ricezione.

Avrai capito a questo punto, che se ritardi la consegna del tuo POS all’appaltatore, ne consegue un ritardo a catena sui tempi.

E’ importante ancora che tu sappia che il coordinatore per l’esecuzione può anche bocciare il tuo POS.

Quindi se vuoi entrare in cantiere nel rispetto dei tempi previsti, devi compilare il piano con la massima cura per evitare che il coordinatore possa richiederti delle modifiche o integrazioni al POS che hai già presentato con conseguenti ed inevitabili perdite di tempo.

Ho previsto per la tua impresa un servizio di redazione del POS che potrebbe esserti molto utile.

Ing. Claudio Amich

Share