Siamo prossimi alla scadenza dei termini previsti per l’adeguamento alla direttiva europea 2004/40/CE sulle “Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”. Le disposizioni contenute in tale direttiva le ritroviamo
Obbligo valutazione e misurazione dei rischi derivanti da campi elettromagnetici
Valutazione rischi agenti fisici rumore e vibrazioni – quando farla?

valutazione rischio rumore e vibrazioni
A volte alcuni imprenditori mi chiedono se devono obbligatoriamente valutare TUTTI i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici e se devono ripetere periodicamente tale valutazione.
Ricordo che l’art. 181 del D. Lgs. 81/08 (TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO) prevede che
Revisione documento valutazione rischi stress correlato
Il DVR (documento di valutazione dei rischi in azienda) va revisionato quando vi è un cambiamento nelle prassi lavorative, nel mansionario, oppure viene acquistato un nuovo macchinario o attrezzatura.
L‘Art. 28 comma 1 prevede inoltre che la valutazione deve riguardare anche lo stress correlato, andrà quindi revisionata anche la relativa relazione
La nostra organizzazione provvede alla redazione, aggiornamento e revisione on line di tutti i documenti resi obbligatori dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (testo unico della sicurezza sul lavoro).
Confermato il rinvio al 31 dicembre 2010 dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato per i datori di lavoro del settore privato; differimento già previsto per le Pubbliche Amministrazioni.
Evita gli errori che si commettono nella valutazione dei rischi e nella stesura del DVR
Sovente si tralasciano aspetti importanti nell’individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Posso descriverti innumerevoli esempi di errori commessi da chi effettua la valutazione, ma, a mio avviso, tra quelli più comuni vi sono:
- Non documentare la valutazione dei rischi effettuata, vedi mio il post sull’autocertificazione.
- Tralasciare la revisione del documento di valutazione dei rischi, ovvero considerare la valutazione dei rischi come un obbligo una tantum e non aggiornarla periodicamente (tipico di quelle aziende che considerano la sicurezza come un ulteriore momento di produzione di “carta” e che intendono solo “mettere a posto le carte”);
- Affidare la valutazione e la conseguente stesura del documento a persone incompetenti;
- Omettere di consultare e coinvolgere i lavoratori nelle decisioni sulle misure di prevenzione;
- Trascurare l’eventuale presenza di lavoratori di altre aziende o di altre persone (visitatori, ecc…) sul luogo di lavoro.
Nel controllare i piani di miglioramento di alcune aziende, mi è capitato molto spesso, di osservare che gli stessi erano carenti:
- nella descrizione delle misure da adottare;
- nell’indicare le persone responsabili di attuare le misure.
Ebbene forse non sai che quest’ultima attività va fatta espressamente da te datore di lavoro che hai l’autorità e la responsabilità di delegare le persone all’attuazione delle misure, e non dal consulente al quale spesso si ricorre, ritenendo, in questo modo, di sgravarsi di responsabilità.
Tutti questi errori vengono fuori in maniera plateale, quando, sfortunatamente capita un incidente sul lavoro…
Un consiglio molto scontato ma efficace è che prevenire è meglio che curare…soprattutto quando si ha a che fare con la salute delle persone.
Ing. Claudio Amich
Come semplificare la valutazione dei rischi: i gruppi omogenei di lavoratori

La valutazione dei rischi in azienda/impresa/cantiere è un momento fondamentale per te datore di lavoro o RSPP in quanto precede la stesura del documento di valutazione dei rischi.
Voglio darti alcuni consigli per semplificare la valutazione.
Conviene dividere i lavoratori in gruppi omogenei e successivamente assegnare ad ogni gruppo omogeneo i fattori di rischio, riportare il livello di rischio ( R ), indicare i DPI da adottare, ecc…
Ma cos’è un gruppo omogeneo di lavoratori?
E’ un insieme di lavoratori che, per il tipo di lavorazioni svolte, i luoghi frequentati e i tempi di frequentazione dei luoghi, possono essere considerati omogenei dal punto di vista dell’esposizione ai rischi.
In parole semplici e con un esempio:
3 lavoratori che stoccano per 4 ore al giorno merce in magazzino utilizzando muletti elettrici, sono soggetti agli stessi rischi dovuti, ad esempio, alle vibrazioni dei mezzi, ad errate manovre, a caduta dall’alto di merci se non correttamente posizionate, ecc… Tutti e 3 i lavoratori hanno inoltre lo stesso tempo di permanenza nel reparto magazzino (4 ore, 50% della giornata lavorativa).
In definitiva puoi senz’altro associare i 3 lavoratori ad uno stesso gruppo omogeneo.
Nella stesura del documento di valutazione dei rischi, per ogni gruppo, dovrai riportare:
- i nomi dei lavoratori;
- i reparti frequentati;
- le macchine utilizzate dagli stessi;
- le sostanze (eventualmente pericolose) utilizzate.
Ing. Claudio Amich
Come autocertificare la valutazione del rischio per le piccole imprese
Ma è vero?
E’ senz’altro vero ma ti avviso che ci sono 4 punti che devi avere ben chiari se non vuoi che ti comminino sanzioni anche in presenza di autocertificazione:
1) Innanzi tutto non puoi ricorrere all’autocertificazione anche se hai meno di 10 dipendenti, se hai una delle seguenti attività (solo a titolo di esempio):
- centrale termoelettrica;
- azienda che tratta sostanze pericolose in quantità uguali o superiori all. I del Dlgs 1999/334 e s.m.i.;
- deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi;
2) Devi sapere che autocertificare non significa non effettuare la valutazione del rischio! Ma solo che, entro una data scadenza, potrai non mettere formalmente su carta (ad es. con un documento di valutazione del rischio) le metodologie e i risultati della valutazione. Ma la valutazione deve comunque essere effettuata!
3) L’autocertificazione dell’avvenuta valutazione del rischio potrà essere valida solo entro e non oltre il 30 giugno 2012!
4) Addirittura il Testo Unico della sicurezza prevede una scadenza ancora più vicina: quella del 31 dicembre 2010 entro la quale la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi (T.U. Art. 6 comma 8 lettera f).
Ma allora come mi devo comportare?
Se hai meno di 10 dipendenti, la valutazione dei rischi deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2010 secondo le procedure standardizzate (sempre che vengano elaborate). Nel caso in cui le procedure non vengano elaborate dalla commissione, l’autocertificazione avrà valore sino alla data che ti ho già anticipato, quella del 30 giugno 2012, dopodichè dovrai redigere un documento di valutazione dei rischii.
Di fatto, anche se rientri nei casi previsti dalla legge, ti conviene comunque redigere un documento di valutazione dei rischi, perché in caso di contenzioso, un documento di VDR ben circostanziato, ti può mettere nella condizione di dimostrare fattivamente le attività di prevenzione e protezione adottate.
Ing. Claudio Amich
Come risparmiare soldi con le consulenze on line: un’opportunità per le aziende

Oggi internet offre opportunità impensabili fino a pochi anni fa.
Considera ad esempio, un lavoro di consulenza Privacy. Supponiamo che sia richiesta al consulente la redazione di un DPS (documento di programmatico della sicurezza dei dati) conforme al decreto Privacy 196/03. Il consulente deve prevedere, per una piccola azienda, almeno 2-3 interventi in loco per verificare di persona tutte le attività, i mansionari, le caratteristiche delle aree di lavoro, l’elenco dei dati, ecc… al fine poi di redigere il documento con le misure di protezione e custodia dei dati, ecc
Tutto questo lavoro di raccolta dati puoi affidarlo direttamente ad un responsabile interno all’azienda che potrà compilare ad es. un questionario semplice ma sufficientemente dettagliato e preventivamente inviato a mezzo mail dal consulente.
In tal modo il consulente e quindi tu risparmierai non solo sulle spese di viaggio, ma anche sul tempo (in genere la consulenza è pagata in base al numero di giornate lavorative previste).
Questa riduzione dei costi di spostamento, insieme alla riduzione dei tempi, produrrà un abbattimento dei costi di consulenza.
Il vantaggio per te è anche quello di potersi avvalere, ad esempio, di un consulente ritenuto professionalmente affidabile e preparato ma magari geograficamente troppo lontano dalla propria sede per poter erogare una consulenza tradizionale a prezzo di mercato (in tal caso i costi di spostamento inciderebbero notevolmente sull’onorario finale e quindi la consulenza risulterebbe antieconomica).
In definitiva i vantaggi per te si traducono in:
1) abbattimento dei costi di consulenza;
2) scelta del consulente sulla base del curriculum, dell’esperienza relativa al settore e in base ai feedback degli altri imprenditori, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso.
Ing. Claudio Amich
Come revisionare il documento di valutazione dei rischi
Da qualche tempo il Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. 81/08) è stato modificato e integrato dal D. Lgs. 106/09.
A tal proposito è necessario effettuare alcune modifiche (oltre quelle di aggiornamento usuali) ai documenti della sicurezza (documento di valutazione dei rischi, piano di miglioramento, piano di emergenza e di evacuazione).
In particolare, a solo titolo di esempio (non esaustivo) occorre aggiornare e verificare:
1) il documento di valutazione dei rischi (DVR) il Piano di Miglioramento (PM) ed il Piano di emergenza e di evacuazione (PEE) ai riferimenti normativi del nuovo D. lgs. 106/09;
In caso di variazioni di personale, mansioni, attrezzature, occorre ancora revisionare:
2) i mansionari nei documenti suddetti;
3) nel DVR i riferimenti a macchinari/attrezzature nuove o modificate;
4) è necessario rivalutare i rischi nel DVR per cambio mansioni o gruppi omogenei di lavoratori;
5) occorre effettuare informazione periodica sui vecchi lavoratori e formazione ed informazione sui nuovi.
Inoltre:
6) è necessario verificare il grado di implementazione delle azioni correttive nel PM;
7) eventualmente aggiornare il PM e revisionare il PEE in caso, ad es. di modifiche vie di fuga, cambio posizione estintori, ecc…;
Eventuali incongruenze tra la realtà aziendale e quanto riportato sui documenti (es. DVR) e/o l’inadeguatezza della documentazione e della informazione/formazione dei lavoratori sono sanzionate dagli organi competenti.
Il nostro studio è a disposizione per effettuare una revisione della documentazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro, a costi competitivi; puoi contattarci.
Ing. Claudio Amich

