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7 giugno 2010

Conto Energia 2011

È stata diffusa una nuova bozza di decreto che accoglie in parte le richieste dei produttori di sistemi fotovoltaici, pur riducendo drasticamente le tariffe incentivanti (i contributi che il GSE paga al produttore di energia per ogni kWh prodotto dall’impianto) rispetto alle attuali.

Ricordiamo, infatti, che dopo il primo annuncio, a febbraio 2010, di riduzione del 20-25% delle tariffe incentivanti, non si sono fatte attendere le proteste dei produttori, preoccupati per gli eccessivi tagli agli incentivi e per i ritardi nell’emanazione del nuovo decreto.

Successivamente, a maggio, il sottosegretario del MSE con delega all’energia, Stefano Saglia, ha annunciato l’imminente varo del nuovo Conto Energia, confermando la riduzione delle tariffe incentivanti. Ma dopo un mese, l’inerzia delle istituzioni ha spinto il GIFI (Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane) a chiedere direttamente al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio di procedere con urgenza all’emanazione del nuovo Conto energia.

Rispetto alle ipotesi di febbraio, la nuova bozza di decreto rivede leggermente al rialzo le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1° gennaio al 31 agosto 2011 (che sarebbero comunque molto più basse rispetto a quelle oggi vigenti): le nuove tariffe aumenterebbero tra 1 e 15 millesimi di euro per  kilowattora prodotto, rispetto a quelle previste a febbraio, con un picco di 24 millesimi per gli impianti a terra tra 200 e 1000 kW di potenza, che entreranno in esercizio tra il 30 aprile e il 31 agosto 2011 (da 0,285 €/kWh di febbraio si passerebbe a 0,309).

Le tariffe per gli impianti che inizieranno a produrre energia tra il 31 agosto e il 31 dicembre 2011 resterebbero quelle indicate nella bozza di febbraio, con lievissimi aumenti per gli impianti più grandi (da 0,295 a 0,302 €/kWh).

Per gli impianti che entreranno in esercizio nel 2012 e nel 2013 le tariffe saranno decurtate del 6% all’anno.

Restano confermate nella nuova bozza di decreto:

- la semplificazione delle tipologie installative, con la previsione di due sole tipologie: “impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici” e “altri impianti fotovoltaici” (eliminando la categoria della parziale integrazione);

- la suddivisione degli impianti in 5 classi di potenza: tra 1 e 3 kW; tra 3 e 20 kW; tra 20 e 200 kW; tra 200 e 1000 kW; oltre i 1000 kW;

- il premio aggiuntivoper gli impianti in regime di scambio sul posto, realizzati sugli edifici e che riducano di almeno il 10% l’indice di prestazione energetica dell’edificio (da dimostrare con una certificazione energetica). Il premio può raggiungere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta all’impianto;

- una tariffa incentivante incrementata del 5% per gli impianti diversi da quelli realizzati sugli edifici, che si trovino in aree industriali, commerciali, cave esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati:

- l’introduzione della categoria “impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative” che beneficeranno di tariffe incentivanti (secondo tre intervalli di potenza) più alte rispetto alle altre due tipologie. Queste tariffe saranno decurtate del 2% all’anno (anziché del 6%) nel 2012 e 2013;

- le tariffe incentivanti per gli impianti a concentrazione, divise in due intervalli di potenza e decurtate del 2% all’anno nel 2012 e 2013.

La nuova bozza ministeriale non modifica l’obiettivo nazionale della potenza da installare, che resta fissato a 8.000 MW entro il 2020. Il tetto della potenza incentivabile è di 3.000 MW, a cui si aggiungono 200 MW per gli impianti integrati e 150 MW per gli impianti a concentrazione.

Sono confermate anche le condizioni per la cumulabilità delle tariffe incentivanti e la riduzione dell’Iva; resta il divieto di cumulo con le detrazioni fiscali.
(tratto da edilportale.com).

Per ulteriori informazioni  puoi visitare la pagina del sito: http://www.studioamich.it/fotovoltaico.htm

Oppure se desideri che ti spieghi come ottenere gli incentivi puoi contattarmi

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2 marzo 2010

Come effettuare la valutazione del rischio rumore sui cantieri

Nel redigere il POS per ogni cantiere devi obbligatoriamente tenere conto dei contenuti minimi che deve avere il piano operativo di sicurezza e che sono indicati nel T.U.S.L. all’allegato XV al punto 3.2.

In particolare devi ottemperare obbligatoriamente alla lettera f) del punto 3.2 suddetto, cioè devi riportare per ogni cantiere, l’esito del rapporto di valutazione dei rischi da rumore.

Probabilmente ti starai chiedendo: ma devo effettuare un rilevamento fonometrico per ogni cantiere?

La risposta è: non necessariamente.

Potrai evitare di chiamare ogni volta un professionista per effettuare un rilevamento fonometrico su ogni cantiere. Infatti per l’Art. 190 titolo VIII comma 5bis del T.U.S.L. potrai stimare in fase preventiva il rumore di macchine, attrezzature e impianti facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione consultiva permanente di cui all’art. 6.

Attenzione: ciò non significa saltare a piè pari il punto in questione; dovrai, infatti, redigere in ogni caso, una relazione di valutazione del rischio rumore, redatta sulla base dei livelli standard di rumore; dovrai fare attenzione, però, a riportare la fonte documentale a cui hai fatto riferimento.

Ho previsto, per la tua impresa, un servizio di redazione del POS di elevata qualità e costo ragionevole, che potrebbe esserti molto utile. Insieme al POS ti consegnerò gratuitamente, anche una relazione tipo di valutazione del rischio rumore, nella quale sono riportati i livelli di rumore standard di molte attrezzature, macchine e impianti utilizzati sui cantieri. Dovrai semplicemente evidenziare quelle da te utilizzate.Puoi chiedere un preventivo per ottenere il POS cliccando qui.

Ing. Claudio Amich

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1 marzo 2010

Come autocertificare la valutazione del rischio per le piccole imprese

Avrai letto sul Testo unico o ti avranno detto che se la tua impresa/azienda ha meno di 10 dipendenti puoi, al momento, autocertificare l’avvenuta valutazione del rischio.

Ma è vero?

E’ senz’altro vero ma ti avviso che ci sono 4 punti che devi avere ben chiari se non vuoi che ti comminino sanzioni anche in presenza di autocertificazione:

1) Innanzi tutto non puoi ricorrere all’autocertificazione anche se hai meno di 10 dipendenti, se hai una delle seguenti attività (solo a titolo di esempio):

- centrale termoelettrica;

- azienda che tratta sostanze pericolose in quantità uguali o superiori all. I del Dlgs 1999/334 e s.m.i.;
- deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi;

2) Devi sapere che autocertificare non significa non effettuare la valutazione del rischio! Ma solo che, entro una data scadenza, potrai non mettere formalmente su carta (ad es. con un documento di valutazione del rischio) le metodologie e i risultati della valutazione. Ma la valutazione deve comunque essere effettuata!

3) L’autocertificazione dell’avvenuta valutazione del rischio potrà essere valida solo entro e non oltre il 30 giugno 2012!

4) Addirittura il Testo Unico della sicurezza prevede una scadenza ancora più vicina: quella del 31 dicembre 2010 entro la quale la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi (T.U. Art. 6 comma 8 lettera f).

Ma allora come mi devo comportare?

 

Se hai meno di 10 dipendenti, la valutazione dei rischi deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2010 secondo le procedure standardizzate (sempre che vengano elaborate). Nel caso in cui le procedure non vengano elaborate dalla commissione, l’autocertificazione avrà valore sino alla data che ti ho già anticipato, quella del 30 giugno 2012, dopodichè dovrai redigere un documento di valutazione dei rischii.

Di fatto, anche se rientri  nei casi previsti dalla legge, ti conviene comunque redigere un documento di valutazione dei rischi, perché in caso di contenzioso, un documento di VDR ben circostanziato, ti può mettere nella condizione di dimostrare fattivamente le attività di prevenzione e protezione adottate.

Ing. Claudio Amich

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1 marzo 2010

In quali casi è obbligatorio redigere il POS


Molto spesso gli imprenditori mi chiedono se devono redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) anche:

- per i cantieri privati;
- se non è stato designato il coordinatore per la sicurezza;
- in assenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Ebbene devi sapere che se la tua azienda/impresa apre dei cantieri, deve rispettare 2 norme di legge:

- Il codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006);
- Il Testo Unico titolo IV (D. Lgs. 81/08 e 106/09).

Il codice dei contratti (che disciplina tutto il settore dei lavori pubblici) ti obbliga a redigere il POS entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.

Il Testo Unico (T.U.S.L.) obbliga a redigere il POS tutte le imprese (anche quelle familiari e con meno di 10 addetti) operanti in cantieri sia di opere pubbliche e che private (D. lgs. 81/08 e 106/09 Art. 96 comma 1 lettera g).

In definitiva devi redigere obbligatoriamente il POS per tutti i cantieri edili o di genio civile (pubblici e privati), anche se la tua impresa è a carattere familiare, anche se hai meno di 10 dipendenti, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno designato il coordinatore, e che di conseguenza sia presente o meno il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).

Ing. Claudio Amich

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1 marzo 2010

Chi deve redigere il POS e come va trasmesso

Abbiamo visto in un mio post precedente in quali casi è obbligatorio redigere il piano operativo di sicurezza in cantiere.

Vediamo ora a chi e come deve essere trasmesso.

Prima di occuparci di questo devi sapere che il POS va redatto da tutte le imprese che entrano in cantiere, siano esse affidatarie o esecutrici; in pratica anche l’impresa che opera in subappalto è tenuta a redigere un proprio POS.

Se operi come impresa in subappalto o comunque subaffidataria, devi trasmettere il tuo POS all’appaltatore dei lavori (affidatario); è consigliabile che tu lo trasmetta almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere.

Ciò perché l’impresa affidataria (l’appaltatore) deve avere il tempo di verificare la congruenza del tuo POS con il suo.

L’impresa affidataria dovrà poi, a sua volta, trasmettere il POS al coordinatore per l’esecuzione almeno 15 giorni prima dell’ingresso in cantiere (Art. 101 comma 3 del T.U.S.L.).

Una volta ricevuto il POS dall’impresa affidataria, Il coordinatore per l’esecuzione dovrà verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e per fare questo avrà al massimo 15 giorni di tempo dalla ricezione.

Avrai capito a questo punto, che se ritardi la consegna del tuo POS all’appaltatore, ne consegue un ritardo a catena sui tempi.

E’ importante ancora che tu sappia che il coordinatore per l’esecuzione può anche bocciare il tuo POS.

Quindi se vuoi entrare in cantiere nel rispetto dei tempi previsti, devi compilare il piano con la massima cura per evitare che il coordinatore possa richiederti delle modifiche o integrazioni al POS che hai già presentato con conseguenti ed inevitabili perdite di tempo.

Ho previsto per la tua impresa un servizio di redazione del POS che potrebbe esserti molto utile.

Ing. Claudio Amich

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15 febbraio 2010

Come risparmiare soldi con le consulenze on line: un’opportunità per le aziende


Oggi internet offre opportunità impensabili fino a pochi anni fa.

Considera ad esempio, un lavoro di consulenza Privacy. Supponiamo che sia richiesta al consulente la redazione di un DPS (documento di programmatico della sicurezza dei dati) conforme al decreto Privacy 196/03. Il consulente deve prevedere, per una piccola azienda, almeno 2-3 interventi in loco per verificare di persona tutte le attività, i mansionari, le caratteristiche delle aree di lavoro, l’elenco dei dati, ecc… al fine poi di redigere il documento con le misure di protezione e custodia dei dati, ecc

Tutto questo lavoro di raccolta dati puoi affidarlo direttamente ad un responsabile interno all’azienda che potrà compilare ad es. un questionario semplice ma sufficientemente dettagliato e preventivamente inviato a mezzo mail dal consulente.

In tal modo il consulente e quindi tu risparmierai non solo sulle spese di viaggio, ma anche sul tempo (in genere la consulenza è pagata in base al numero di giornate lavorative previste).

Questa riduzione dei costi di spostamento, insieme alla riduzione dei tempi, produrrà un abbattimento dei costi di consulenza.

Il vantaggio per te è anche quello di potersi avvalere, ad esempio, di un consulente ritenuto professionalmente affidabile e preparato ma magari geograficamente troppo lontano dalla propria sede per poter erogare una consulenza tradizionale a prezzo di mercato (in tal caso i costi di spostamento inciderebbero notevolmente sull’onorario finale e quindi la consulenza risulterebbe antieconomica).

In definitiva i vantaggi per te si traducono in:
1) abbattimento dei costi di consulenza;
2) scelta del consulente sulla base del curriculum, dell’esperienza relativa al settore e in base ai feedback degli altri imprenditori, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso.

Ing. Claudio Amich

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