Post contrassegnati da tag ‘documento di valutazione dei rischi’

15 marzo 2010

Evita gli errori che si commettono nella valutazione dei rischi e nella stesura del DVR

Oggi vorrei parlarti degli errori più comuni che il datore di lavoro, il responsabile della sicurezza o il consulente spesso commettono durante il processo di valutazione dei rischi in azienda e la conseguente stesura del DVR

Sovente si tralasciano aspetti importanti nell’individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Posso descriverti innumerevoli esempi di errori commessi da chi effettua la valutazione, ma, a mio avviso, tra quelli più comuni vi sono:

  • Non documentare la valutazione dei rischi effettuata, vedi mio il post sull’autocertificazione.
  • Tralasciare la revisione del documento di valutazione dei rischi, ovvero considerare la valutazione dei rischi come un obbligo una tantum e non aggiornarla periodicamente (tipico di quelle aziende che considerano la sicurezza come un ulteriore momento di produzione di “carta” e che intendono solo “mettere a posto le carte”);
  • Affidare la valutazione e la conseguente stesura del documento a persone incompetenti;
  • Omettere di consultare e coinvolgere i lavoratori nelle decisioni sulle misure di prevenzione;
  • Trascurare l’eventuale presenza di lavoratori di altre aziende o di altre persone (visitatori, ecc…) sul luogo di lavoro.

Nel controllare i piani di miglioramento di alcune aziende, mi è capitato molto spesso, di osservare che gli stessi erano carenti:

  • nella descrizione delle misure da adottare;
  • nell’indicare le persone responsabili di attuare le misure.

Ebbene forse non sai che quest’ultima attività va fatta espressamente da te datore di lavoro che hai l’autorità e la responsabilità di delegare le persone all’attuazione delle misure, e non dal consulente al quale spesso si ricorre, ritenendo, in questo modo, di sgravarsi di responsabilità.

Tutti questi errori vengono fuori in maniera plateale, quando, sfortunatamente capita un incidente sul lavoro…

Un consiglio molto scontato ma efficace è che prevenire è meglio che curare…soprattutto quando si ha a che fare con la salute delle persone.

Ing. Claudio Amich

Share

1 marzo 2010

Come autocertificare la valutazione del rischio per le piccole imprese

Avrai letto sul Testo unico o ti avranno detto che se la tua impresa/azienda ha meno di 10 dipendenti puoi, al momento, autocertificare l’avvenuta valutazione del rischio.

Ma è vero?

E’ senz’altro vero ma ti avviso che ci sono 4 punti che devi avere ben chiari se non vuoi che ti comminino sanzioni anche in presenza di autocertificazione:

1) Innanzi tutto non puoi ricorrere all’autocertificazione anche se hai meno di 10 dipendenti, se hai una delle seguenti attività (solo a titolo di esempio):

- centrale termoelettrica;

- azienda che tratta sostanze pericolose in quantità uguali o superiori all. I del Dlgs 1999/334 e s.m.i.;
- deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi;

2) Devi sapere che autocertificare non significa non effettuare la valutazione del rischio! Ma solo che, entro una data scadenza, potrai non mettere formalmente su carta (ad es. con un documento di valutazione del rischio) le metodologie e i risultati della valutazione. Ma la valutazione deve comunque essere effettuata!

3) L’autocertificazione dell’avvenuta valutazione del rischio potrà essere valida solo entro e non oltre il 30 giugno 2012!

4) Addirittura il Testo Unico della sicurezza prevede una scadenza ancora più vicina: quella del 31 dicembre 2010 entro la quale la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi (T.U. Art. 6 comma 8 lettera f).

Ma allora come mi devo comportare?

 

Se hai meno di 10 dipendenti, la valutazione dei rischi deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2010 secondo le procedure standardizzate (sempre che vengano elaborate). Nel caso in cui le procedure non vengano elaborate dalla commissione, l’autocertificazione avrà valore sino alla data che ti ho già anticipato, quella del 30 giugno 2012, dopodichè dovrai redigere un documento di valutazione dei rischii.

Di fatto, anche se rientri  nei casi previsti dalla legge, ti conviene comunque redigere un documento di valutazione dei rischi, perché in caso di contenzioso, un documento di VDR ben circostanziato, ti può mettere nella condizione di dimostrare fattivamente le attività di prevenzione e protezione adottate.

Ing. Claudio Amich

Share

15 febbraio 2010

Come risparmiare soldi con le consulenze on line: un’opportunità per le aziende


Oggi internet offre opportunità impensabili fino a pochi anni fa.

Considera ad esempio, un lavoro di consulenza Privacy. Supponiamo che sia richiesta al consulente la redazione di un DPS (documento di programmatico della sicurezza dei dati) conforme al decreto Privacy 196/03. Il consulente deve prevedere, per una piccola azienda, almeno 2-3 interventi in loco per verificare di persona tutte le attività, i mansionari, le caratteristiche delle aree di lavoro, l’elenco dei dati, ecc… al fine poi di redigere il documento con le misure di protezione e custodia dei dati, ecc

Tutto questo lavoro di raccolta dati puoi affidarlo direttamente ad un responsabile interno all’azienda che potrà compilare ad es. un questionario semplice ma sufficientemente dettagliato e preventivamente inviato a mezzo mail dal consulente.

In tal modo il consulente e quindi tu risparmierai non solo sulle spese di viaggio, ma anche sul tempo (in genere la consulenza è pagata in base al numero di giornate lavorative previste).

Questa riduzione dei costi di spostamento, insieme alla riduzione dei tempi, produrrà un abbattimento dei costi di consulenza.

Il vantaggio per te è anche quello di potersi avvalere, ad esempio, di un consulente ritenuto professionalmente affidabile e preparato ma magari geograficamente troppo lontano dalla propria sede per poter erogare una consulenza tradizionale a prezzo di mercato (in tal caso i costi di spostamento inciderebbero notevolmente sull’onorario finale e quindi la consulenza risulterebbe antieconomica).

In definitiva i vantaggi per te si traducono in:
1) abbattimento dei costi di consulenza;
2) scelta del consulente sulla base del curriculum, dell’esperienza relativa al settore e in base ai feedback degli altri imprenditori, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso.

Ing. Claudio Amich

Share