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27 luglio 2011

Formazione e consulenza finanziata per PMI


SOLO per PMI
:

eroghiamo alta formazione (a costo zero) e consulenza finanziata su sistemi di gestione e sicurezza sul lavoro:
- QUALITA’ ISO 9001;
- AMBIENTE 14001;
- SICUREZZA SUL LAVORO OHSAS 18001 e D. Lgs. 81/08 (Testo Unico)

 Chiedici come: compila il form su: http://www.studioamich.it/prev​entivi.htm oppure contattaci al 347.5923479
(nel campo “informazioni richieste” della pagina sopra indicata, specifica che ci contatti per avere informazioni in merito alla formazione gratis o alla consulenza finanziata).

15 marzo 2010

Evita gli errori che si commettono nella valutazione dei rischi e nella stesura del DVR

Oggi vorrei parlarti degli errori più comuni che il datore di lavoro, il responsabile della sicurezza o il consulente spesso commettono durante il processo di valutazione dei rischi in azienda e la conseguente stesura del DVR

Sovente si tralasciano aspetti importanti nell’individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Posso descriverti innumerevoli esempi di errori commessi da chi effettua la valutazione, ma, a mio avviso, tra quelli più comuni vi sono:

  • Non documentare la valutazione dei rischi effettuata, vedi mio il post sull’autocertificazione.
  • Tralasciare la revisione del documento di valutazione dei rischi, ovvero considerare la valutazione dei rischi come un obbligo una tantum e non aggiornarla periodicamente (tipico di quelle aziende che considerano la sicurezza come un ulteriore momento di produzione di “carta” e che intendono solo “mettere a posto le carte”);
  • Affidare la valutazione e la conseguente stesura del documento a persone incompetenti;
  • Omettere di consultare e coinvolgere i lavoratori nelle decisioni sulle misure di prevenzione;
  • Trascurare l’eventuale presenza di lavoratori di altre aziende o di altre persone (visitatori, ecc…) sul luogo di lavoro.

Nel controllare i piani di miglioramento di alcune aziende, mi è capitato molto spesso, di osservare che gli stessi erano carenti:

  • nella descrizione delle misure da adottare;
  • nell’indicare le persone responsabili di attuare le misure.

Ebbene forse non sai che quest’ultima attività va fatta espressamente da te datore di lavoro che hai l’autorità e la responsabilità di delegare le persone all’attuazione delle misure, e non dal consulente al quale spesso si ricorre, ritenendo, in questo modo, di sgravarsi di responsabilità.

Tutti questi errori vengono fuori in maniera plateale, quando, sfortunatamente capita un incidente sul lavoro…

Un consiglio molto scontato ma efficace è che prevenire è meglio che curare…soprattutto quando si ha a che fare con la salute delle persone.

Ing. Claudio Amich

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1 marzo 2010

In quali casi è obbligatorio redigere il POS


Molto spesso gli imprenditori mi chiedono se devono redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) anche:

- per i cantieri privati;
- se non è stato designato il coordinatore per la sicurezza;
- in assenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Ebbene devi sapere che se la tua azienda/impresa apre dei cantieri, deve rispettare 2 norme di legge:

- Il codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006);
- Il Testo Unico titolo IV (D. Lgs. 81/08 e 106/09).

Il codice dei contratti (che disciplina tutto il settore dei lavori pubblici) ti obbliga a redigere il POS entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.

Il Testo Unico (T.U.S.L.) obbliga a redigere il POS tutte le imprese (anche quelle familiari e con meno di 10 addetti) operanti in cantieri sia di opere pubbliche e che private (D. lgs. 81/08 e 106/09 Art. 96 comma 1 lettera g).

In definitiva devi redigere obbligatoriamente il POS per tutti i cantieri edili o di genio civile (pubblici e privati), anche se la tua impresa è a carattere familiare, anche se hai meno di 10 dipendenti, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno designato il coordinatore, e che di conseguenza sia presente o meno il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).

Ing. Claudio Amich

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1 marzo 2010

Chi deve redigere il POS e come va trasmesso

Abbiamo visto in un mio post precedente in quali casi è obbligatorio redigere il piano operativo di sicurezza in cantiere.

Vediamo ora a chi e come deve essere trasmesso.

Prima di occuparci di questo devi sapere che il POS va redatto da tutte le imprese che entrano in cantiere, siano esse affidatarie o esecutrici; in pratica anche l’impresa che opera in subappalto è tenuta a redigere un proprio POS.

Se operi come impresa in subappalto o comunque subaffidataria, devi trasmettere il tuo POS all’appaltatore dei lavori (affidatario); è consigliabile che tu lo trasmetta almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere.

Ciò perché l’impresa affidataria (l’appaltatore) deve avere il tempo di verificare la congruenza del tuo POS con il suo.

L’impresa affidataria dovrà poi, a sua volta, trasmettere il POS al coordinatore per l’esecuzione almeno 15 giorni prima dell’ingresso in cantiere (Art. 101 comma 3 del T.U.S.L.).

Una volta ricevuto il POS dall’impresa affidataria, Il coordinatore per l’esecuzione dovrà verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e per fare questo avrà al massimo 15 giorni di tempo dalla ricezione.

Avrai capito a questo punto, che se ritardi la consegna del tuo POS all’appaltatore, ne consegue un ritardo a catena sui tempi.

E’ importante ancora che tu sappia che il coordinatore per l’esecuzione può anche bocciare il tuo POS.

Quindi se vuoi entrare in cantiere nel rispetto dei tempi previsti, devi compilare il piano con la massima cura per evitare che il coordinatore possa richiederti delle modifiche o integrazioni al POS che hai già presentato con conseguenti ed inevitabili perdite di tempo.

Ho previsto per la tua impresa un servizio di redazione del POS che potrebbe esserti molto utile.

Ing. Claudio Amich

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15 febbraio 2010

Come risparmiare soldi con le consulenze on line: un’opportunità per le aziende


Oggi internet offre opportunità impensabili fino a pochi anni fa.

Considera ad esempio, un lavoro di consulenza Privacy. Supponiamo che sia richiesta al consulente la redazione di un DPS (documento di programmatico della sicurezza dei dati) conforme al decreto Privacy 196/03. Il consulente deve prevedere, per una piccola azienda, almeno 2-3 interventi in loco per verificare di persona tutte le attività, i mansionari, le caratteristiche delle aree di lavoro, l’elenco dei dati, ecc… al fine poi di redigere il documento con le misure di protezione e custodia dei dati, ecc

Tutto questo lavoro di raccolta dati puoi affidarlo direttamente ad un responsabile interno all’azienda che potrà compilare ad es. un questionario semplice ma sufficientemente dettagliato e preventivamente inviato a mezzo mail dal consulente.

In tal modo il consulente e quindi tu risparmierai non solo sulle spese di viaggio, ma anche sul tempo (in genere la consulenza è pagata in base al numero di giornate lavorative previste).

Questa riduzione dei costi di spostamento, insieme alla riduzione dei tempi, produrrà un abbattimento dei costi di consulenza.

Il vantaggio per te è anche quello di potersi avvalere, ad esempio, di un consulente ritenuto professionalmente affidabile e preparato ma magari geograficamente troppo lontano dalla propria sede per poter erogare una consulenza tradizionale a prezzo di mercato (in tal caso i costi di spostamento inciderebbero notevolmente sull’onorario finale e quindi la consulenza risulterebbe antieconomica).

In definitiva i vantaggi per te si traducono in:
1) abbattimento dei costi di consulenza;
2) scelta del consulente sulla base del curriculum, dell’esperienza relativa al settore e in base ai feedback degli altri imprenditori, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso.

Ing. Claudio Amich

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