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QUANDO E’ OBBLIGATORIO REDIGERE IL Piano di Emergenza e di Evacuazione (P.E.E.)

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MANCATA REDAZIONE, ESIBIZIONE o OMISSIONI nel DVR (documento di valutazione dei rischi), cosa succede?

L’ispettore che constata la mancata redazione del DVR, chiude l’azienda, disponendo lo stop delle attività d’impresa. Lo stabilisce l’ispettorato nazionale del lavoro nella circolare 4/2021, in quanto ipotizza “gravi violazioni” (D. Lgs. 146/2021).

Qualora il DVR non sia esibito, in quanto custodito in altro luogo, la chiusura dell’azienda è solo rinviata alle ore 12 del giorno seguente, termine entro il quale il datore di lavoro deve esibire il DVR, evitando la sospensione. Ciò in quanto, il Dvr, a norma dell’art. 29, comma 4, del dlgs n. 81/2008 va custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Anche in tal caso, quindi, l’ispettorato nazionale del lavoro, contesterà l’illecito.

Sanzioni sono previste, anche nel caso sia presente il DVR, ma contenga omissioni e mancanze (es. mancata valutazione di un gruppo omogeneo di lavoratori, mancanza di valutazioni di rischi specifici presenti in azienda, ecc…).

L’attività di valutazione dei rischi, quindi, con la conseguente redazione del documento (DVR), sia essa redatta dal datore di lavoro, sia che venga affidata ad un consulente esterno, è un’attività delicata e importante, che richiede tutta l’attenzione possibile (oltre che la collaborazione di altri soggetti presenti nell’organigramma della sicurezza).

Spesso si osserva che, invece, tale attività viene sottovalutata dall’imprenditore, che tende a delegare all’esterno l’attività, pensando di risolvere così il problema.

In tal caso, a volte, la scelta dell’imprenditore ricade sul consulente che presenta il preventivo più basso; quest’ultimo sarà spesso, poco invogliato a dare tutta l’attenzione possibile ad un’attività così importante.

E’ da chiarire che, a tutela dell’imprenditore, il responsabile davanti alla legge di eventuali omissioni e mancanze nel DVR, sarà sempre e solo lui, per quanto riguarda le sanzioni sia penali che pecuniarie.

Nel caso l’attività di Valutazione dei Rischi venga delegata all’esterno, è nell’interesse dell’imprenditore, affidarsi a consulenti con effettiva preparazione ed esperienza di valutazione dei rischi aziendali.

COME RECUPERARE DA UN FONDO INTERPROFESSIONALE LE RISORSE NON UTILIZZATE PER LA FORMAZIONE

Gentile imprenditore,

se la tua azienda è già aderente da tempo ad un fondo interprofessionale e non ha ricevuto formazione gratuita oppure ti sono state finanziate poche ore di formazione rispetto a quanto potresti aver maturato, noi possiamo aiutarti.

Poiché sarai molto impegnato con il tuo lavoro, probabilmente non hai avuto modo di approfondire la conoscenza di alcuni meccanismi che potrebbero farti recuperare in parte o in tutto risorse economiche, in termini, appunto, di ore di formazione gratuite per il tuo personale.

Se sei interessato contattaci qui subito, per un colloquio telefonico conoscitivo e di approfondimento o per un incontro gratuito.

Ti auguro buon lavoro.
Ing. Claudio Amich

CASSAZIONE: FALSO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA – CONSIDERAZIONI

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